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BICI ELETTRICHE A NORMA E NON. FACCIAMO CHIAREZZA SU LEGGI E SANZIONI


Da una recente sentenza della Corte di Cassazione, riguardante una persona sorpresa a pedalare su una bici elettrica in stato di ebrezza, possiamo trarre una serie di insegnamenti per comprendere e affrontare l’intero argomento delle bici a pedalata assistita, distinguere quelle a norma da quelle non a norma, individuare quali sono le conseguenze per chi ha un motore “sovralimentato” e cosa si rischia se si viola il Codice della strada (in termini di multe e decurtazione dei punti di patente).
Non di rado, infatti, sotto le mentite spoglie di una e-bike si nasconde un vero e proprio motorino. Scoprire la differenza però non è difficile, tantomeno per un agente della polizia. E se dovessi risultare, ad esempio, senza casco o privo di patente, per te sarebbero guai.


In più – ed è questo l’aspetto forse più importante – se commetti un’infrazione alla guida di una bici elettrica “a pedalata assistita” non puoi subire decurtazione dei punti dalla patente, cosa che invece succede quando guidi una finta bicicletta a motore che, in realtà, è uno scooter.

Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono, per le bici con motore elettrico, le multe e le sanzioni.

Bici con motore elettrico: normativa
Con riferimento alle bici elettriche a pedalata assistita l’articolo 50 del codice della strada stabilisce che «I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare».

Quindi le caratteristiche della bici elettrica sono le seguenti:
- potenza massima consentita: 250 w;
- velocità massima consentita: 25 km/h;
- il motore è elettrico (non a benzina);
- il motore funziona solo come supporto ai muscoli delle gambe: smette quindi di funzionare quando le gambe non pedalano. Il motore quindi non sostituisce la pedalata ma la supporta per consentire al conducete di fare meno fatica. Se si smette di pedalare o se la bici raggiunge i 25 km/h il motore si deve fermare;
- possibilità di disattivare il motore per utilizzare il veicolo come una semplice bici;
- rispetto dei requisiti tecnici fissati dalla Direttiva UE 2002/24/CE del 18.03.2002 adottata dal ministero Trasporti con DM 31.01.2004.

Le differenze con la bicicletta a motore autonomo (un vero e proprio scooter elettrico) sono rilevanti. In questo caso infatti:
- potenza massima consentita: anche oltre 250 w;
- velocità massima consentita: anche oltre 25 km/h;
- motore: elettrico;
- il motorino funziona autonomamente rispetto alla pedalata e indipendentemente da essa; significa che il motore può funzionare – e spingere il mezzo – anche se il conducente non sta pedalando né si ferma se non c’è pedalata. Si rientra comunque in questa categoria di bici elettriche se il veicolo consente di utilizzare il motore in entrambi i modi: come assistente alla pedalata o in modo autonomo da essa;
- tali biciclette possono essere usate solo in aree private, come ad esempio parchi e giardini privati, spiazzi di capannoni industriali, saloni fiera, ecc. Sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione ecc).

Cosa è necessario per guidare una bici elettrica
Se si tratta di una bici a motore elettrico con pedalata assistita non sono necessari particolari requisiti come un’età minima, il casco o la patente.
Al contrario per la bici a motore elettrico senza pedalata assistita (lo scooter elettrico) è necessario:
- il casco;
- l’assicurazione obbligatoria;
- il patentino o patente AM;
- 14 anni di età;
- il certificato di circolazione.


Sanzioni per la guida di una bici elettrica non a norma
Se una persona viene sorpresa dalla polizia a guidare una bici elettrica “non a norma”, ossia con potenza superiore a 250 w e con funzionamento autonomo dalla pedalata non può essere multato se ha rispettato tutte le condizioni di guida previste per gli scooter e che abbiamo elencato nel paragrafo precedente (casco, assicurazione, patentino, età, certificato di circolazione). Viceversa, se questi obblighi non sono stati adempiuti e il ciclista viene trovato alla guida di una bici a motore come se stesse guidando una bici elettrica a pedalata assistita, scattano una serie di sanzioni per violazioni del codice della strada.

Ecco tutte le multe che si possono ricevere:
- mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione: multa di 158 euro e sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art. 97 comma 7 Codice strada);
- mancata copertura assicurativa: multa di 868 euro e sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art 193 commi 1 e 2 Codice strada);
- mancanza di targa: multa di 79 euro e fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (art. 97 comma 8 Codice strada);
- mancanza casco: multa di 83 euro e fermo amministrativo per 60 giorni (art. 171 commi 1, 2, 3, Codice strada);
- mancanza patente: multa di 5.110 euro e fermo amministrativo per 3 mesi (art. 116 comma 15 Codice della strada).

Regole da rispettare per chi guida la bici elettrica a pedalata assistita
Il fatto che per guidare una comune bici elettrica a pedalata assistita non ci sia bisogno di particolari requisiti non implica che i conducenti non debbano rispettare il Codice della strada. Al contrario, per essi valgono le comuni regole previste per tutti i conducenti. Quindi, c’è il divieto di passare col il rosso al semaforo, di percorrere controsensi, di circolare sui marciapiedi, c’è il limite di velocità, il divieto di inversione di marcia (laddove non consentito dalla strada), di guidare in stato di ebbrezza, di trainare altri veicoli, l’obbligo di guidare con diligenza e prudenza, ecc.

Guida in stato di ebbrezza in bicicletta
Non tutti sanno che non si può guidare una bicicletta se si è ubriachi. La legge sanziona la guida in stato di ebbrezza in bicicletta allo stesso modo e con il medesimo rigore della guida di un’auto. Si prescinde quindi dal tipo di mezzo usato: si può trattare quindi di un’auto, una moto, un motorino o una bicicletta. Per cui c’è il rischio di subire un processo penale.

La bicicletta con pedalata assistita – dice la Cassazione – appartiene al mondo delle biciclette e, quindi, in caso di incidente per guida in stato di ebbrezza è illegittima la sanzione accessoria della revoca della patente. Discorso diverso sarebbe stato se il ciclo non avesse necessitato della pedalata ma si fosse mosso autonomamente: in questo caso ci sarebbe stata la revoca della patente Am (più noto come patentino).

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