Chi abita in un condominio, grande o piccolo che sia, è a conoscenza di una annosa questione riguardante gli spazi condominiali: quella delle biciclette "parcheggiate" negli androni, nei corridoi, sui pianerottoli e in tutte quelle aree che non sono riconducibili alla proprietà del singolo condomino.
La domanda è sempre quella: legalmente è lecito il parcheggio nelle aree comuni condominiali?
Prima di tutto una premessa. Le parti comuni condominiali non sono di proprietà del condominio ma sono di proprietà di tutti i condomini che ne posseggono una percentuale millesimale.
Insomma, il condominio è molto più simile a una comproprietà che non a una società.
L’androne appartiene a tutti i condomini che ne possono fare uso libero, nel rispetto di alcune condizioni fissate dal codice civile, che recita: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
LA BICICLETTA NELL'ANDRONECONDOMINIALE
Iniziamo dalla prima regola relativa all’uso delle cose comuni: non bisogna impedire agli altri condomini di fare un uso paritario dell’area. Ebbene, sicuramente una bicicletta non è così grande da occupare tutto il pianerottolo tanto da impedire agli altri di fare lo stesso.
Il punto della questione si sposta però su un’altra considerazione: cosa succederebbe se tutti i condomini si comportassero così e ciascuno lasciasse la propria bici dentro l’androne? L’androne è così grande da ospitare tante bici per quanti sono gli inquilini. E soprattutto: come apparirebbe il pianerottolo in caso di un comportamento generalizzato di tale tipo?
Qui arriviamo alla seconda valutazione da fare: chi lascia la bici nell’androne sta utilizzando tale spazio per lo scopo per il quale è nato? La risposta non può che essere negativa.
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L’androne non nasce come aria di parcheggio delle bici. Esso piuttosto serve al riparo dei condomini e all’accoglienza di questi o dei loro ospiti quando entrano nell’edificio; serve per consentire l’ingresso all’ascensore, alle scale e agli altri appartamenti. L’androne non è insomma un’area di ricovero dei veicoli.
Di qui la considerazione finale: non si possono parcheggiare le bici nell’androne condominiale. Ovviamente il discorso cambia se il regolamento di condomino prevede diversamente e consente tali attività. Ma la clausola deve essere espressa in modo chiaro.
Questa interpretazione è condivisa anche dalla giurisprudenza secondo non è consentito occupare stabilmente il pianerottolo, per esempio, con mobili, biciclette e altri oggetti non destinati ad abbellire questa parte comune.
NEL CORTILE O NEL PARCHEGGIO CONDOMINIALE
Discorso diverso vale se il parcheggio avviene nel cortile o nel parcheggio condominiale: qui non viene più violata la destinazione d’uso dell’area e ben è possibile la convivenza tra le bici e il passeggio o il parcheggio delle automobili.
Comuni e Regioni hanno emanato provvedimenti che, per invogliare l’uso della bicicletta, scavalcano i divieti posti dai regolamenti di condominio. In Piemonte e in Lombardia, per esempio, c’è l’obbligo per i Comuni di modificare i propri regolamenti e prevedere, nei nuovi progetti di edilizia residenziale e terziaria, spazi per il deposito di biciclette. Inoltre i proprietari di edifici pubblici residenziali devono prendere provvedimenti per ospitare le bici negli spazi comuni. In particolare, il Comune di Milano si è adattato alla disposizione inserendo nel regolamento d’igiene una norma per la quale “in tutti i cortili, esistenti o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile».
L’acquisto e l’installazione di rastrelliere per il parcheggio bici può essere deliberato dall’assemblea anche nel caso in cui il regolamento vieti ogni uso del cortile che non sia d’interesse comune.